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CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - ISCRIZIONE DEI BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE - PROCEDURE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI





CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. La cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2490 C.C., il mancato deposito, per tre anni consecutivi, del bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali in liquidazione, autorizza il Registro delle imprese ad avviare la procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione.
In questo caso, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà inviare al liquidatore un'apposita comunicazione (mediante raccomandata R.R.) nella quale avverte che viene ufficialmente avviata la procedura di cancellazione dal Registro delle imprese.
Tale procedura potrà essere interrotta solo nel caso in cui, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, la società interessata provvederà al deposito dei bilanci d'esercizio relativi alle annualità indicate.
Decorso il termine di cui sopra, il Registro delle imprese provvederà ad inviare richiesta al Giudice del Registro affinchè ordini l'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società interessata dal Registro delle imprese.


2. La Cancellazione delle imprese e delle società INATTIVE dal Registro imprese - D.P.R. n. 247 del 2004

Con il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004, riguardante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”, si è provveduto a dare attuazione al disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dove si disponeva la delegificazione e la semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti, tra cui il “Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi”.

2.1. Imprese individuali e società di persone

L’ufficio Registro delle Imprese attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:
- decesso dell’imprenditore,
- irreperibilità dell’imprenditore,
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata
.

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone e delle società semplici sono:
- irreperibilità presso la sede legale,
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,
- mancanza del codice fiscale,
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi,
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita
.

L’avvio del procedimento è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle posizioni interessate.
Le imprese coinvolte dalla procedura di cancellazione sono pubblicate all'albo camerale per 45 giorni consecutivi.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza aver fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’impresa, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese.


2.2. Società di capitali in liquidazione

L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.
L’avvio del procedimento è comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle posizioni interessate.
Le società di capitali in liquidazione vengono invitate a depositare i bilanci d’esercizio relativi alle annualità di cui si è omesso il deposito ai sensi dell’art. 2490 C,C.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese di un provvedimento di cancellazione delle società dal Registro delle imprese.


2.3. GENNAIO 2014 - Cancellazione delle imprese e società inattive dal Registro imprese - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3665/C del 27 gennaio 2014, riferisce sullo stato delle attività inerenti le procedure di cancellazione delle imprese e società inattive da parte degli Uffici del Registro delle imprese e invita le Camere di Commercio:
a) ad un costante e puntuale impegno a tenere "pulito" il Registro delle imprese;
b) ad una rigorosa valutazione costi-benefici in merito al recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive che hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportare i relativi costi (diritti di segreteria, diritto annuale e sanzioni).

In merito al primo punto, il Ministero ricorda che, la presenza di un Registro delle imprese alleggerito delle posizioni non operative, oltre ad essere fonte di certezze giuridiche ed elemento principale per la statistica economica nazionale, garantisce una reale rappresentazione della consistenza numerica delle imprese che costituisce il parametro ai fini della determinazione del numero dei seggi del Consiglio camerale garantendone anche l'equa ripartizione ed infine determina l'ammontare dei costi ad esso relativi.

In merito al secondo punto, il Ministero ricorda che il D.P.R. n. 247 del 2004, sia al comma 6 dell'art. 2 (con riferimento alle imprese individuali, che al comma 5 dell'art. 3 (con riferimento alle società di persone) dispone che gli uffici del Registro delle imprese, dopo la cancellazione, hanno l'obbligo di valutare, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
La determinazione di non procedere alla riscossione dovrà essere motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il Ministero lamenta, a tale proposito, che, dopo circa dieci anni di vigenza del citato D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che ha regolamentato le procedure di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, "ancona moltissime procedure restano monche in quanto prive della capacità di svolgere la funzione di recupero delle risorse economiche delle Camere".
Il testo della circolare ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


3. 17 LUGLIO 2020 - D.L. N. 76/2020 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’albo degli enti cooperativi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.
Il provvedimento - in vigore dal 17 luglio 2020 - detta, all’articolo 40, disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall’Albo delle enti cooperativi.

Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”), dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
1) Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il conservatore verifica, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (comma 1).

2) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (comma 2).

2a) Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (comma 3) e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro delle imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge (comma 4).

2b) A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle Imprese.
In caso contrario, decorso il termine, il conservatore verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo (comma 5).

2c) Ogni determinazione del conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (comma 6). Contro la determinazione del conservatore l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese (comma 7).

2d) Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel Registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati (comma 8).

3) Con il comma 9 viene disposta la modifica del comma 16, dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel quale si stabilisce che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti ai commi 2 e 5 o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, la startup innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Analogamente, viene disposta la modifica del comma 7, dell’articolo 4, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, nel quale si stabilisce che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, le PMI innovative vengono cancellate dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
In entrambi i casi è comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del Codice civile (comma 10).

4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
A tal fine viene modificato l’articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con l’aggiunta del seguente comma: "Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti"
(comma 11).

Ricordiamo che allo stato attuale, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle Imprese, pubblicato preventivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Con una modifica all’articolo 5 della L. n. 400 del 17 luglio 1975, mediante l’aggiunta del comma 1-bis, si dispone, inoltre, che l’autorità di vigilanza dovrà trasmettere il decreto di cancellazione all'indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate (comma 12).

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2020, clicca QUI.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA

1. Cancellazione della società dal Registro delle imprese - Effetti - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 77/E del 27 luglio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato la natura degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, dalla quale – si ricorda - discendono alcune conseguenze sull’attività operativa degli uffici, in particolare, relativamente all’attribuzione delle cosiddette sopravvenienze attive emergenti a seguito dell’estinzione, e in materia di rimborsi d’imposta.
Come è noto, infatti, la riforma del diritto societario, intervenuta con il D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, ha modificato l’art. 2456 c.c., trasfuso nell’art. 2495 c.c., secondo cui “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Ciò premesso, l’istante chiede come debbano essere effettuati i rimborsi d’imposta a favore di società di persone o di capitali cancellate dal registro del imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a seguito della modifica dell’art. 2495 c.c., introdotta con il citato D.Lgs n. 6 del 2003, in seno alla Corte di Cassazione si sono manifestati due diversi orientamenti in ordine agli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese:
► secondo un primo indirizzo la cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina l’estinzione della società laddove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo, con la conseguente permanenza della capacità processuale della società e della rappresentanza degli organi che la rappresentavano prima della cancellazione;
► il secondo (e più recente) indirizzo attribuisce natura costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle imprese e afferma l’opposto principio della irreversibile estinzione della società anche in presenza di rapporti non definiti.

Dal punto di vista fiscale si è posto, tra l’altro, il problema della gestione delle sopravvenienze attive che dovessero emergere a seguito dell’estinzione della società, così come quello dell’esecuzione dei rimborsi d’imposta.
Il primo profilo non è stato né disciplinato dal legislatore, né affrontato dalla Corte di Cassazione, cosicché la dottrina ha tentato di individuare una soluzione:
► taluni hanno ipotizzato la necessità della nomina di un curatore speciale, deputato al completamento delle attività non ultimate da liquidatore prima della cancellazione, venendosi a creare una situazione simile a quella dell’eredità giacente, come tipicamente nel caso di patrimonio alla ricerca di un titolare;
► altri, invece, hanno invocato il potere del Giudice del Registro di “cancellare la cancellazione”, poiché la cancellazione sarebbe stata effettuata in difetto delle condizioni richieste dalla legge;
► altri ancora, infine, sostengono la tesi secondo cui sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione.
Tale ultima interpretazione è condivisa dall’Agenzia, pertanto, gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 del c. c., simile, in linea generale, a quello degli eredi.

Con riferimento, invece, ai rimborsi d’imposta, l’art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992 stabilisce che il rimborso IVA spettante alla società cancellata dal Registro delle imprese può essere eseguito al liquidatore “nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione”, se il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione, depositato nella cancelleria del tribunale.
Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi, con circolare n. 255 del 2000, l’Agenzia ha chiarito che il conferimento di una delega ad un solo socio per la riscossione del rimborso non costituisce un obbligo, bensì una mera facoltà.
Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, l’Agenzia ritiene opportuno il conferimento di una delega alla riscossione ad uno di essi o ad un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali.
(Fonte: Redazione Lente sul Fisco)


2. Società cancellata dal Registro delle imprese e sopravvenienze attive

Nella prassi operativa si verifica con una certa frequenza che cancellata la società di capitali dal Registro delle imprese, si riscontri successivamente la sussistenza di un bene non assegnato a seguito della liquidazione o, cosa ancor più frequente, che sia necessario procedere a rettifica di atti dei quali la società era stata parte.
Il problema investe, pertanto, le c.d. sopravvenienze della società estinta.
Tale questione, secondo una ricerca della Commissione Studi d’Impresa del 15 giugno 2006 del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 38/2006/I - Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 15 giugno 2006), sembra dover trovare una diversa soluzione rispetto a quanto avveniva prima della riforma del diritto societario.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dello Studio in questione, clicca QUI


3. D.LGS. N. 175/2014 - SEMPLIFICAZIONI FISCALI - Cancellazione delle società dal Registro delle imprese - Cambiano gli effetti dell’estinzione

3.1. L'ambito della nuova norma

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, contiene, al comma 4 dell’art. 28, la seguente disposizione:
“Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

Il medesimo art. 28, al comma successivo, modifica l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, riformando la responsabilità dei liquidatori in ordine al mancato pagamento dei debiti tributari sorti in relazione al periodo della liquidazione stessa e a quelli anteriori.
Più precisamente, la novità sta nel fatto che il liquidatore dovrà dimostrare, al fine di non risponderne in proprio, di aver soddisfatto tali crediti anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Quando, la disciplina finora vigente, pur prevedendo anch’essa la responsabilità del liquidatore, non pone a suo carico tale onere probatorio, che incombe sull’Amministrazione.

Qualcuno ha avanzato dubbi di costituzionalità in considerazione del fatto che, nella L. n. 23/2014, non si rinviene una disposizione di delega ad intervenire in tal senso.
La nuova disposizione, non prevedendo specifici termini di decorrenza, seguirà la data di entrata in vigore del Decreto, che è quella del 13 dicembre 2014.


3.2. La posizione dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, e, con riferimento alla citata disposizione, sostiene addirittura che “Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso Registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.

In una successiva circolare, la n. 6/E del 19 febbraio 2015, ai punti 13.1 e 13.2, ribadisce lo stesso concetto espresso nella precedente circolare: "trattandosi di una norma procedurale che disciplina le fasi di attuazione del tributo, a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175 del 2014), la stessa, per sua natura, trova applicazione anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della predetta data, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data (ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge).
Di conseguenza, a seguito dell’entrata in vigore della norma in esame tutti gli avvisi di accertamento saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole".
Resta inteso che l’articolo 28 trova applicazione anche con riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell’ entrata in vigore del decreto Semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell’entrata in vigore della norma in esame
.


3.3. Le nostre perplessità

A partire dalla riforma del diritto societario del 2004, l’art. 2495 C.C. prevede che una società, per il solo fatto della sua cancellazione, è da considerarsi giuridicamente estinta e quindi inesistente.
Su questa normativa vigente, la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha precisato che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione immediata della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti, e di rapporti giuridici non definiti.
Il “decreto semplificazioni” sostiene, invece, che, ai soli fini fiscali, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 C.C. non ha effetti immediati, ma ha effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.
La disciplina dell'estinzione della società subisce, quindi, due trattamenti differenziati a seconda che si verta su questioni civilistiche ovvero soltanto su questioni tributarie.

Ma … un soggetto che giuridicamente è inesistente, può risultare esistente solo per il Fisco, e peraltro solo sul piano "passivo", mentre, ad esempio, non ha la possibilità di chiedere rimborsi?
Dove e come saranno svolte le eventuali attività accertatrici di sopravvivenza, gli accessi, le ispezioni, i controlli, le verifiche e quant'altro?

La società, sotto il profilo civilistico, non c'è più e non ci sono più neppure i documenti e le scritture contabili. Il Codice civile, all’art. 2496 stabilisce che "compiuta la liquidazione […] i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese" e che "chiunque può esaminarli, anticipando le spese".
A chi dovrà rivolgere le proprie richieste l' Amministrazione finanziaria? Al liquidatore considerandolo ancora munito della rappresentanza della società, civilisticamente e giuridicamente inesistente?


3.4. 2 APRILE 2015 - La Cassazione nega la retroattività della norma

"Il comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).
R' questo il chiarimento che è arrivato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 depositata il 2 aprile 2015.
La Cassazione ricorda che, secondo l’articolo 11 delle preleggi, “la legge non dispone che per l’avvenire”, inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, salvo i casi di interpretazione autentica.
E allora, posto che è da escludere che il comma 4 dell’art. 28 abbia valenza interpretativa e considerato che il legislatore delegato non aveva il potere di derogare alla Legge 212 del 2000 – perché la legge di delegazione gli ha imposto lo specifico obbligo di rispettare lo Statuto dei diritti del contribuente, quindi anche il comma 3 dell’art. 1 – “occorre prendere atto che, in concreto, il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell’art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente. Più in dettaglio, l’enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014. La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non affronta in alcun modo la questione dell’eventuale efficacia retroattiva della norma”.

La Suprema Corte ha così preso le distanze anche da quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria che riteneva la norma di "natura procedurale in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del D.lgs n. 175/2014, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge".
La norma in questione - per la Cassazione - "opera su un piano sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure dì accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioè, è del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti".

La pronuncia della Corte è la prima decisione di legittimità adottata sull’argomento.
In precedenza solo i giudici di merito erano intervenuti per mettere un freno alla retroattività dei controlli (CTP Reggio Emilia sentenza 5 febbraio 2015; CTP Chieti sentenza n. 155/2015; CTR Lombardia sentenza n. 359/2015).

Altri elementi di notevole importanza che si ritrovano nella sentenza della Cassazione, sono:
1. la validità della norma in argomento non va riferita solo alle società di capitali, ma anche per le società di persone;
2. l’equiparazione degli effetti della disposizione non solo per il caso di "richiesta di cancellazione" da parte della società, ma pure nella fattispecie di cancellazioni effettuate "d’ufficio" da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese, nel caso, per esempio, di mancato deposito di tre bilanci di liquidazione.


APPROFONDIMENTI E GUIDE

1. APPROFONDIMENTI

Sull’argomento si riportano i seguenti approfondimenti:

. Gli adempimenti pubblicitari delle società di persone che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.

. Gli adempimenti pubblicitari delle società di capitali che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.

. Registro delle imprese. Nuove procedure per la cancellazione d'ufficio di imprese e società non più operative.



2. GUIDE OPERATIVE

2.1. Istruzioni per la cancellazione dal Registro delle Imprese

1) Con la ComUnica è possibile cancellare un’impresa dal Registro Imprese, comunicando contestualmente la cessazione a INPS, INAIL e AGENZIA delle ENTRATE, senza ulteriori adempimenti.
Sull'argomento segnaliamo la GUIDA predisposta dalla Camera di Commercio di PRATO dal titolo "La cancellazione di imprese individuali, società di persone e società di capitali dal Registro delle imprese e dall'Albo delle imprese artigiane"

. Se vuoi scaricare iol testo della GUIDA, clicca QUI.


2) Per agevolare l'utenza nella corretta compilazione delle pratiche di cancellazione delle società di persone e delle società di capitali l'ufficio del Registro delle Imprese di PRATO ha reso disponibile una nota che riporta gli "Errori frequenti riscontrati sulle pratiche di cancellazione di società di persone, scioglimento e liquidazione, deposito bilancio finale di liquidazione e cancellazione società di capitali".

. Se vuoi scaricare il testo della nota, clicca QUI.



CANCELLAZIONE DI SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

1. Società cancellate dal Registro delle imprese - Responsabilità dei soci

La Corte di Cassazione, esaminando un ricorso in materia di IVA, ha stabilito che fin quando permangono debiti sociali, la cessazione e la cancellazione dal Registro delle imprese di una società di capitali non valgono a determinarne l'estinzione.
Si produce invece soltanto una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
Ai creditori insoddisfatti è infatti accordata dalla legge una duplice garanzia: quella offerta dalla società, e quella offerta dai soci pro parte limitatamente a quanto conseguito in sede di distribuzione dell'attivo.
Di conseguenza il creditore che vuole agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare, in base al bilancio finale di liquidazione, che in concreto vi sia stata la distribuzione dell'attivo, e che una quota di esso sia stata riscossa dal convenuto.

Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Sezione Tributaria - Sentenza n. 19732 del 10 ottobre 2005 - Società cancellate dal Registro delle imprese. Responsabilità dei soci.


2. Società di capitali - Liquidazione - Cancellazione della società: estinzione - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Applicazione dell'art. 2495 C.C., come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 6 del 2003 - Ammissibilità - Retroattività - Sussistenza - Fondamento

In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 C.C., introdotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato D. Lgs. n. 6 del 2003.

Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24037 - Cancellazione della società - Estinzione - Società di persone.


3. La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità - Ordinanza del tribunale di Torino

Per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ex artt. 299 e ss. C.P.C. è determinata dalla “estinzione”.
Senonché, nonostante il parare contrario di una parte della dottrina, deve condividersi l’orientamento della Cassazione, secondo cui il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, i processi pendenti.
In altre parole, l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante.
Quindi, poiché la messa in liquidazione della società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l’interruzione dei processi pendenti.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza del:
. Tribunale di Torino - Sezione terza - Ordinanza 10 giugno - 11 luglio 2008.


4. La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società - Nuova Sentenza chiarificatrice della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili

Con la Sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010, emessa a Sezioni unite, la Corte di Cassazione è intervenuta a comporre un annoso contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
Il plenum della Suprema Corte - chiamato in causa da due successive pronunce interlocutorie delle Sezioni semplici (n. 8665/2009 e n. 19804/2009) - ha fissato le linee guida in merito a una problematica giuridica di carattere trasversale, che concerne anche la materia fiscale con riferimento, ad esempio, alla notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario.


4.1. Il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'articolo 2495 del Codice Civile

Sull'interpretazione dell'attuale secondo comma dell'articolo 2495 C.C. si sono formati due orientamenti ermeneutici contrastanti.
La disposizione in parola, disciplinando la cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal Registro delle imprese prevede che "Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione (dal registro delle imprese, n.d.a.) i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci...".
In virtù dell'inciso "Ferma restando l’estinzione della società, che costituisce una novità, in primis sul piano letterale, rispetto alla previgente regolamentazione contenuta nell'articolo 2456 del Codice Civile, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità (Sentenze n. 18618/2006, n. 19347/2007, nn. 25192 e 29242 del 2008), la cancellazione dal Registro delle imprese determinerebbe, rispetto a quanto accadeva in passato, l'estinzione irreversibile della società.
Tale effetto, a parere di questa giurisprudenza, si applicherebbe anche alle società di persone (nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative) e con efficacia retroattiva anche alle cancellazioni intervenute ante 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia societaria dal D. Lgs. n. 6/2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.

Di contro, secondo altre pronunce, alla cancellazione non conseguirebbe l'estinzione dell'ente "ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, a seguito della procedura di liquidazione" (Cass. 2 marzo 2006, n. 4652; Cass. n. 646/2007); estinzione che sarebbe determinata invece "soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere" (Cass. 8 luglio 2004, n. 12553; Cass. n. 12114/2006).

Dalle due riferite posizioni discendono anche due importanti corollari sul piano processuale.
Infatti, in base alla prima interpretazione, sarebbe inammissibile - per giuridica inesistenza del soggetto proponente (intimato) - la proposizione di un ricorso giurisdizionale da parte di (nei confronti di) una società cancellata dal Registro delle imprese.
Secondo l'altra tesi, invece, l'ente costituito in giudizio non perderebbe la sua legittimazione processuale in conseguenza della sopravvenuta cancellazione, in quanto la rappresentanza sostanziale e processuale dello stesso permarrebbe, per i rapporti ancora in sospeso, in capo ai medesimi organi che lo rappresentavano prima della cancellazione.


4.2. La Sentenza delle Sezioni unite n. 4062/2010

Per dirimere il contrasto tra i due richiamati orientamenti si è ravvisata l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha, in sintesi, stabilito che “l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro delle Imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d’entrata in vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c., l'estinzione della società”.

La corposa motivazione della Sentenza n. 4062/2010 del 22 febbraio 2010 prende proprie le mosse dalla constatazione del riferito contrasto interpretativo formatosi presso le sezioni semplici, giustificando l'indirizzo ermeneutico anteriore alla riforma societaria favorevole alla prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali, anche dopo la cancellazione dal Registro delle imprese, tra l'altro, in considerazione de "la mancata espressa previsione, nella previgente normativa, di una estinzione della società con personalità giuridica e di una perdita della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali di persone, quale effetto della cancellazione della iscrizione della società, a sua volta iscritta nel registro".
Sul punto, la pronuncia in commento rileva peraltro che, con la riforma di cui al D. Lgs. n. 6/2003, il secondo comma dell'articolo 2495 del Codice civile è stato modificato (rispetto al previgente articolo 2456) con l'inserimento dell'inciso preliminare "ferma restando l'estinzione della società" e che tale elemento assume un particolare rilievo perché "ai sensi dell'art. 2193 C.C. e della richiamata relazione al Codice civile in materia di pubblicità nel Registro delle imprese, soltanto la previsione 'espressa' per legge può provocare l'effetto estintivo, cioè costitutivo, della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali e cooperative".

In sostanza, secondo la Cassazione, l'inciso "ferma restando l'estinzione della società", che la novella ha inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative, integra il presupposto logico per una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell'iscrizione per quelle successive al 1° gennaio 2004.


4.3. I principi di diritto sanciti dalle sezioni unite. Brevi considerazioni

Così riassunta, attraverso il richiamo dei passaggi maggiormente significativi, la minuziosa ricostruzione dell'istituto della cancellazione dal Registro delle imprese effettuata dalla Sentenza n. 4062/2010, il corposo principio di diritto che ne deriva e con il quale si chiude la pronuncia in commento può essere sintetizzato come segue:
• il novellato secondo comma dell'articolo 2495 C.C. "è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire";
• detta disposizione comporta il superamento del pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della cancellazione "che invece dal 1° gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati";
• dalla medesima data - in virtù della natura costitutiva riconosciuta per legge alla cancellazione dal Registro delle imprese - anche per le società di persone vale la regola "del venir meno della capacità e legittimazione di esse... anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella".

- Si riporta il testo della Sentenza:
. Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4062.


5. APRILE 2011 - La società si estingue con la cancellazione dal Registro delle imprese - Sentenza del Tribunale di Piacenza

Il Tribunale di Piacenza, con la Sentenza 14 aprile 2011, ha dichiarato che la società è estinta dal momento della iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese. E questo anche se il procedimento liquidatorio non è ancora esaurito o persistono ancora dei debiti o crediti.
L’art. 2495, comma 2, C.C., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 C.C., sancisce l’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel Registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l’avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1° gennaio 2004, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società.

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6. GENNAIO 2016 - La cancellazione dal Registro delle imprese non estingue la qualità di imprenditore - Ordinanza della Corte di cassazione

La disciplina prevista dall’art. 2495 Codice civile, secondo la quale la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di capitali e delle società cooperative, avendo natura costitutiva, ne determina l’estinzione, anche se sopravvivono rapporti giuridici, non si applica alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, “il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale”.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 98 del 27 ottobre 2015, depositata il 7 gennaio 2016.

Un imprenditore ha proposto reclamo presso la Corte d’appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della propria impresa individuale. In particolare, per sottrarsi al fallimento, l’uomo aveva sostenuto che aveva cessato la sua attività imprenditoriale e che era stato già cancellato dal Registro delle imprese. Di conseguenza, piuttosto che fallire, avrebbe potuto liquidare il proprio patrimonio personale, capiente rispetto ai debiti complessivi accumulati.
La Corte ha rigettato il reclamo e ha confermato il fallimento. Quindi, il fallito ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo, tra l’altro, l’avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese, e sostenendo la riferibilità, alla propria vicenda estintiva, della giurisprudenza in materia di liquidazione e cancellazione della società di capitali e di persone.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando il principio secondo il quale la disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 6 del 2003, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale.
I giudici di Cassazione, interpretando l’articolo 2495 C.C. hanno sottolineato che l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative (e dei consorzi con attività esterna - Cassazione, n. 19347/2007) dal Registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente.
Come già chiarito dalle Sezioni unite, la norma, per la sua portata innovativa rispetto alla disciplina previgente, mentre trova applicazione anche alle cancellazioni iscritte prima della sua data di entrata in vigore (1° gennaio 2004) nei confronti degli imprenditori collettivi (con determinati limiti, per le società di persone), non disciplina le vicende estintive dell’imprenditore individuale.
Per le società di persone, infatti, la Corte ha ritenuto che l’efficacia dichiarativa della cancellazione dal Registro delle imprese e la conseguente opponibilità ai creditori (ex articoli 2312 e 2324 C.C.), solo dal 1° gennaio 2014, fanno comunque presumere il venir meno della loro capacità e legittimazione, anche se perdurano rapporti giuridici o azioni nelle quali esse sono parti (Cassazione, sezioni unite, n. 4060/2010).
Per l’imprenditore individuale, invece, la Cassazione ha ritenuto che la nuova disciplina non può trovare spazio. Mentre, infatti, con l’estinzione dell’impresa collettiva viene meno la duplicità dei centri di imputazione dei rapporti giuridici, individuati, da un lato, nelle persone fisiche che partecipano all’attività d’impresa (e sulle quali, dopo l’estinzione, ricadono, nei limiti della loro partecipazione, gli effetti della precedente attività sociale) e, dall’altro, nel soggetto collettivo (dotato di personalità giuridica o di sola autonomia patrimoniale), l’imprenditore individuale si identifica con la persona fisica che compie l’attività d’impresa.
La Corte, nella fattispecie al suo esame, ha ribadito tale identità e ha ancorato la vicenda estintiva al concreto venir meno dell’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa. Ha giustificato tale conclusione sul piano delle esigenze di tutela dei terzi creditori.
Nel caso di impresa collettiva, l’inizio e la fine dell’impresa collettiva sono subordinate al perfezionamento delle formalità di iscrizione nel Registro delle imprese (anche se tale iscrizione ha natura costitutiva per le società di capitali e dichiarativa per quelle di persone), poiché i creditori devono poter conoscere da quale momento e fino a quale momento possono contare sul patrimonio dell’ente e quando invece possono aggredire il patrimonio dei soci.
Rispetto all’imprenditore individuale, che non costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici diverso dalla persona fisica, invece, la Corte ha evidenziato che l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di specifiche formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza:
. Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 98 del 27 ottobre 2015, depositata il 7 gennaio 2016.


7. MARZO 2016 - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Effetti estintivi immediati pur in presenza di crediti previdenziali - Ordinanza della Corte Costituzionale

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha effetti immediati, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela da parte dei lavoratori.
Secondo quanto concluso dalla Corte Costituzionale, nella ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2016, depositata il 18 marzo 2016, non può dichiararsi l’incostituzionalità dell’articolo 2495, secondo comma, del Codice civile nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, l’estinzione di una società, precludendo in tal modo l’esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela.
Tutto è nato con le modifiche apportate alla disciplina delle società nel Codice civile. In particolare, l’art. 2495 del Codice civile, nel testo previgente alla riforma del 2004, prevedeva che l’estinzione di una società poteva essere configurata solo dopo l’esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa. E il debito tributario costituiva una delle ragioni di ostacolo (tra le più ricorrenti) alla cancellazione e all’estinzione di una società.
Dopo la riforma introdotta con il D.Lgs n. 6/2003 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"), il quadro normativo è andato in tutt’altra direzione. Approvato il bilancio finale di liquidazione, al liquidatore è fatto carico di chiedere l’immediata cancellazione della società dal Registro delle imprese, con l’effetto di un’immediata estinzione della stessa. Questo vuol dire che la società è, da quel momento, giuridicamente inesistente.

La questione era stata promossa dal Tribunale ordinario di Torino, in considerazione che nel corso del giudizio promosso da due dipendenti di una società cooperativa cancellata, per accertare il proprio diritto a percepire il TFR, al fine di consentire loro di tentare l’esecuzione nei confronti del debitore e quindi accedere alle prestazioni previdenziali.
Secondo il competente Tribunale la norma in questione consente di agire esclusivamente nei confronti dei soci e del liquidatore, in riferimento ai profili attinenti rispettivamente il bilancio finale di liquidazione e la responsabilità amministrativa e gestionale.
Detta norma ignora del tutto che possano esservi delle situazioni senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessità di instaurare un contraddittorio giudiziale con la società cancellata, a prescindere dalle predette situazioni e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Pertanto, il giudice ritiene violato il dettato dell’articolo 3 della Costituzione, in quanto le modifiche apportate all’articolo 2495, così come modificato dal citato D.Lgs n. 6/2003, hanno travalicato i limiti della ragionevolezza, atteso che la precedente e costante giurisprudenza, aveva affermato che, nonostante la cancellazione, il creditore potesse sempre agire in giudizio per far accertare il proprio credito, e che fosse consentito, senza limiti temporali, di chiedere il fallimento della società o la sua liquidazione coatta amministrativa; pertanto la cancellazione della società non determinava alcun effetto istintivo immediato della stessa.
In sostanza, alla Corte si chiedeva una condanna della previsione dell’immediata estinzione della società.

La Corte ha rilevato che l’intervento richiesto alla stessa risulta sostanzialmente finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società, ripristinando la situazione normativa ante 2003 e ha ritenuto che una pronuncia nel senso richiesto “risulterebbe caratterizzata da un corposo tasso di manipolatività e creatività che presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società” e che tradirebbe il fine dell’identificazione della data certa di estinzione della società, oltre trarne le immediate conseguenze sul piano sostanziale e su quello processuale.
Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta promossa nei confronti della Corte.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza:
. Corte Costituzionale - Ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2016, depositata il 18 marzo 2016.


8. APRILE 2016 - SOCIETA’ DI CAPITALI - NO alla cancellazione dal Registro Imprese senza il bilancio finale di liquidazione - Provvedimento del Giudice del Registro di Roma

Il Giudice del Registro delle Imprese di Roma, con Provvedimento del 19 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, in considerazione della mancanza del bilancio finale di liquidazione.
In concreto la società era stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale nomina di un liquidatore, il quale, impossibilitato a riscuotere dei crediti e a saldare dei debiti della società, per evitare tempi più lunghi e maggiori costi, aveva richiesto la cancellazione della società in mancanza di un bilancio finale e pendente l’esistenza di debiti e crediti.

La questione inerente gli effetti della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese è già tempo oggetto di dibattito giurisprudenziale.
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 12 marzo 2013 ha sostenuto la continuità dei rapporti della società cancellata dal Registro delle Imprese nei confronti dei soci, in proporzione di quanto ricevuto in forza della liquidazione o della quota di capitale sottoscritta e non ancora liberata, se limitatamente responsabili, o dei liquidatori in caso di loro colpa.
La cancellazione dal Registro delle Imprese si sostanzia pertanto in un fenomeno di successorio, tutelando eventuali debitori della società ed evitando che beni ancora di proprietà della società, non ceduti o assegnati, restino res nullius.
Di contro la giurisprudenza dei Giudici del Registro delle Imprese, pur dando atto di detto orientamento della Suprema Corte, che salverebbe i terzi da conseguenze disastrose in seguito ad una irregolare cancellazione dal Registro, hanno sostenuto, per la maggior parte, che vige un potere di controllo formale riguardo detta cancellazione, potendo annullarla anche in casi in cui sembrava non sussistere detto potere.
La normativa di riferimento è costituita dagli articoli:
- 2189 del Codice Civile (“Prima di procedere all'iscrizione (nel Registro delle Imprese competente), l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”),
- 2191 (“Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”), e
- 2495 (“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”).

Dall’analisi di detta normativa, seppur, come evidenziato anche da altri giudici del registro (Giudice registro Milano, 22 novembre 2013 e Trib. Bologna, 21 luglio 2014), che - pur ricostruendo la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere la necessità di cancellazione di iscrizione di cancellazione nel caso di mancato compimento della liquidazione in riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, rapporti appunto destinati a proseguire in capo agli ex soci - la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro.
Si ritiene pertanto sussistente il potere del Conservatore ex art. 2189 secondo comma c.c. di verifica "delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, correlativamente, la competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge".
Tra i presupposti della cancellazione dal Registro va annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Dalla indefettibilità ex lege della fase liquidatoria nelle sue varie articolazioni discende la non rispondenza alle previsioni normative di situazioni quale la mancanza di un bilancio finale di liquidazione e l’esistenza di pendenza attive e passive della società post richiesta di cancellazione, che si risolvono nella completa pretermissione del procedimento endosocietario.
Oltre a ciò va rilevato, come nel caso in esame da parte del Tribunale di Roma, la liquidazione dell'intero patrimonio sociale era stata in concreto affidata - per un tempo futuro rispetto alla data di redazione del bilancio finale ed alla stessa cancellazione della società - ad un soggetto diverso dal liquidatore.
Ciò porta ad affermare con certezza che, in sostanza, l'intero meccanismo di cui all'art. 2495 c.c. viene ad essere mancante.Dal bilancio presentato dalla società in questione risultava la contemporanea presenza anche di poste debitorie che, non avendo proceduto il liquidatore alla realizzazione dell’attivo, non è stato possibile soddisfare.
Il Tribunale sottolinea che l’attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore, e che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma ‘diretta’ di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell’iter liquidatorio.
In conclusione il potere di Giudice del Registro di cui all’articolo 2191 c.c. si estende anche al controllo (sempre considerato di tipo “formale”) della regolarità del bilancio finale di liquidazione, al fine di verificare che non vi siano pendenze della società tali da poter affermare che la stessa non si sia realmente estinta, ovvero che sia stata omessa la liquidazione stessa.
La medesima giurisprudenza si è già espressa in passato sui poteri del Giudice del Registro in merito all’iscrizione della cancellazione della società, ammettendo la c.d. cancellazione della cancellazione in caso di iscrizioni illegittime per contrarietà a norme di ordine pubblico, ad esempio in caso di società che avevano deliberato il trasferimento all’estero senza poi approdare nell’ordinamento di destinazione e neppure ottemperando alle norme circa la fase della liquidazione (si vedano la Decisione del Giudice del Registro delle Imprese di Roma del 15 febbraio 2015, e la Decisione del Giudice del Registro delle Imprese di Milano del 7 gennaio 2013).
(Da Altalex - Di Davide Giovanni Daleffe)

- Si riporta il testo del Provvedimento:
. TRBUNALE DI ROMA - Giudice del Registro delle imprese -provvedimento del 19 aprile 2016.


Sull’argomento, vogliamo segnalare che l' Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano ha pubblicato un esaustivo documento dal titolo “L'iscrizione nel registro delle imprese del deposito del bilancio finale di liquidazione - Controlli dell’Ufficio - Indicazioni operative”.
Il testo, molto approfondito e dal taglio pratico, intende fare chiarezza su numerosi quesiti riguardanti le condizioni di iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione.
In merito ai “controlli dell’ufficio”, la Camera avverte che il presente documento non intende illustrare l’insieme dei controlli svolti dall’ufficio del registro delle imprese sulla domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione. Le verifiche sulla corretta compilazione della modulistica, sul pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, sull’allegazione dell’eventuale documentazione di corredo (es. relazione dell’organo sindacale, verbale di approvazione unanime dei soci riuniti in assemblea totalitaria...etc...) sono confermate e presupposte.
Il testo si sofferma unicamente su alcuni contenuti del bilancio finale di liquidazione e illustra schematicamente le verifiche compiute su di esso e sulla documentazione allegata (nota integrativa e piano di riparto).

La giurisprudenza dei giudici del registro delle imprese di Milano ha da tempo espresso l’orientamento secondo cui il bilancio finale di liquidazione deve essere, in linea di principio, l’ultimo atto della liquidazione. In linea generale, quindi, non sono iscrivibili bilanci finali che riportino la contemporanea presenza di poste creditorie e debitorie, ovvero di poste attive e passive.
In tali casi, infatti, il bilancio finale non è in grado di attestare ‘quanto’ sia stato effettivamente riscosso (dai crediti e/o dalla liquidazione dei beni) ‘quanto’ sia quindi pagabile ai creditori sociali e, infine, ‘se’ vi sia un residuo ripartibile tra i soci.
Per cui, la linea adottata dalla Camera di Commercio di Milano è la seguente: L’ufficio del registro delle imprese iscrive solo i bilanci finali di liquidazione che documentano la conclusione della fase di liquidazione.

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9. DICEMBRE 2016 - SOCIETA’ SEMPLICE DI MERO GODIMENTO - Ammissibile la costituzione e l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese - Decreto del Giudice del Registro di Roma

È legittima la costituzione di società semplici di mero godimento, che debbono essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione.
Questo è quanto disposto dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto dell’8 novembre 2016, n. 832/2015 v.g..
Al Giudice del registro di Roma era stato richiesto di valutare la ricorrenza dei presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 2191 C.C., la cancellazione dell’iscrizione di una società Immobiliare Civile, come società semplice, nella sezione speciale del Registro delle imprese e ciò sulla base della considerazione che tale ente ha ad oggetto il mero godimento, da parte dei soci, di beni immobili ed è, in quanto tale ed ai sensi dell’art. 2248 C.C., sottratto alla disciplina delle società.
Da precisare che tale iscrizione è stata eseguita nel 2012 e che alla domanda è stata allegata la copia autentica dell’atto costitutivo redatto da un notaio nel 1972 e mai iscritto in precedenza nel Registro delle imprese. Dal contenuto di tale atto risulta che la società in questione ha per oggetto sociale «l’acquisto e l’amministrazione di beni immobili ed occorrendo anche di beni mobili e titoli di credito e la eventuale assegnazione di detti beni ai soci», esclusa comunque «qualsiasi attività commerciale».

Ai fini della risoluzione del quesito il Giudice del Registro ritiene che sia necessario valutare se la società di mero godimento trovi cittadinanza nell’ordinamento italiano.
L’impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla qualificazione quale società il contratto che fosse funzionale alla costituzione od al mantenimento di una comunione e, quindi, al solo scopo del godimento di una o più cose. Veniva, dunque, escluso dalla nozione di “società” l’ente il cui patrimonio fosse costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisse nel concedere tali immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire agli uni o agli altri alcun servizio collaterale.
L’art. 2248 c.c. costituiva, infatti, il portato della scelta legislativa di utilizzare il termine “società” e di applicare la relativa disciplina soltanto per l’esercizio collettivo di una attività economica speculativa, commerciale o meno, con esclusione, appunto, del solo godimento collettivo.
Il mero godimento di beni di proprietà sociale non può nel vigente sistema di diritto societario trovare spazio all'interno dello schema di alcun tipo sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti dall'art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società. Si ravvisa pertanto, nell’ipotesi di società avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per illiceità dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società (Trib. Varese, 31 marzo 2010; Trib. Mantova, 3 marzo 2008).

Tuttavia, una parte della giurisprudenza era giunta ad ammettere che una società potesse svolgere un’attività di mera gestione di immobili in base al rilievo che il contratto sociale può avere ad oggetto l’esercizio di una attività economica non commerciale.
Nell’ambito di questo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore il quale ha offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. In particolare, con norme a valenza transitoria (ma ripetute nel tempo) ed a finalità essenzialmente fiscali, il legislatore ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (art. 29 l. 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, comma 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448; art 1, commi 111-117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 129, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Recentemente, il legislatore è intervenuto nella medesima direzione (art. 1, comma 115, l. 28 dicembre 2015, n. 208).
Proprio sulla base di tale normativa, la giurisprudenza ha ritenuto omologabile la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice avente ad oggetto la "gestione" del proprio patrimonio immobiliare sulla base del disposto di cui all’art. 29 l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Secondo il Giudice del Registro di Roma. le conclusioni cui è pervenuta la dottrina e la giurisprudenza devono essere, alla luce delle norma sopra richiamate, oggetto di un ripensamento.
Tralasciando in questa sede - scrive il Giudice del Registro - una puntuale analisi di come il concetto stesso di società si è venuto a modificare nel corso degli anni a seguito degli interventi del legislatore, "è doveroso osservare che taluni, significativi interventi hanno ammesso che le società possano esse finalizzate non già ad una iniziativa collettiva speculativa, ma ad una iniziativa consortile e, dunque, di integrazione di imprese e che alcuni tipi di società possano essere costituiti per atto unilaterale, in questo modo disancorando, per come autorevolmente osservato, tutti o alcuni degli enti organizzati, denominati società, dal paradigma funzionale di cui all’art. 2247 c.c. sia in punto di risultato collettivamente perseguito (divisione degli utili) sia in punto di esercizio dell’attività (che può essere collettiva o individuale)".
Pur dovendosi segnalare l’anomalia, a livello sistematico, derivante dal fatto che il legislatore si è limitato a consentire trasformazioni “agevolate” di società di godimento in società semplici senza però incidere sulla lettera degli artt. 2247-2248 c.c., appare del tutto evidente l’aporia insita nell’ammettere l’iscrizione di una società semplice avente ad oggetto la mera gestione di beni derivante dalla trasformazione (e di durata non soggetta a limiti) e nel contempo negare la possibilità di costituirne di analoghe ex novo.
In questa prospettiva - scrive ancora il Giudice del Registro - " l’adesione ad interpretazioni restrittive porrebbe inevitabili questioni di illegittimità costituzionale, in termini di disparità di trattamento ex art. 3 Cost., in quanto nell’ordinamento, oramai, esistono società semplici aventi ad oggetto un’attività di mera gestione tali essendo quelle risultanti dalle trasformazioni effettuate in base ai provvedimenti citati".
In definitiva - conclude il Giudice del Registro di Roma - la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l’ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. E, come detto, una interpretazione sistematica deve condurre a considerare che ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione ex novo della società.
È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento"
.

- Si riporta il testo del decreto:
. Decreto dell’8 novembre 2016, n. 832/2015 v.g..


10. GENNAIO 2017 - Fallimento e cancellazione dal Registro delle imprese - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 9 depositata il 13 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge fallimentare nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo ed il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda, o comunque con la dichiarazione di revoca dell’inammissibilità o la mancata approvazione della proposta o la reiezione all’esito del giudizio di omologa.
Il caso posto all’attenzione della Consulta era relativo ad una società in accomandita semplice, i cui soci avevano proposto istanza di ammissione al concordato preventivo, successivamente a quella di fallimento proposta da due suoi creditori.
L’adito Tribunale aveva dichiarato, l’inammissibilità dell’istanza di concordato (per inosservanza dei correlativi prescritti obblighi informativi) e con la contestuale ordinanza premesso che, nella specie, ancorché risultassero acclarati i presupposti della insolvenza, «la dichiarazione di fallimento è[ra] preclusa dal decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 L.F.» − ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, ed ha per ciò sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo ed il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda (come nel caso di specie) o comunque con la dichiarazione di revoca dell’ammissione o la mancata approvazione della proposta o la reiezione all’esito del giudizio di omologa».
Secondo il rimettente, sarebbe, in particolare, infatti, violato l’articolo 3 Cost., per essere «intrinsecamente irragionevole la scelta normativa di riconoscere al debitore, durante la pendenza del termine previsto dall’art. 10, la possibilità di presentare un’istanza di concordato preventivo, e di frapporre quindi un ostacolo giuridico alla dichiarazione di fallimento, senza prevedere la possibilità della dichiarazione di fallimento nell’ipotesi in cui quell’istanza si riveli inammissibile o comunque infruttuosa, ma solo dopo la scadenza del suddetto termine».
Secondo la Consulta, la questione così prospettata assume che, all’interno del periodo annuale decorrente dalla cancellazione dal Registro delle imprese, l’impresa cancellata possa ancora proporre una istanza di concordato preventivo, che andrebbe in tal modo ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze creditorie volte alla declaratoria del suo fallimento.
La legittimazione dell’impresa cancellata ad attivare una procedura di concordato è però controversa in dottrina, che inclina anzi ad escluderla.
E, da ultimo, anche la Corte di legittimità ha affermato che «Alla società che ha cessato la propria attività di impresa, tanto da essere cancellata dal Registro, l’accesso alla procedura concorsuale minore è […] precluso ipso facto, atteso il venir meno del bene al cui risanamento il concordato tende» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21286).
Su tale decisivo aspetto problematico il Tribunale rimettente nulla, però, argomenta ed omette addirittura di prenderlo in esame. Pertanto la questione sollevata va, conseguentemente, dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza.

- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 9/2016, depositata il 13 gennaio 2017.


11. FEBBRAIO 2017 - SOCIETA’ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Per rimuovere la cancellazione serve la prova “dinamica” della prosecuzione dell’attività - Ordinanza del Tribunale di Verona

Con l’ordinanza del 20 febbraio 2017, il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona interviene sul tema della prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di una società che sia stata cancellata dal Registro delle imprese e di cui sia conseguentemente intervenuta l’estinzione.
Il giudice, in particolare, afferma che non è revocabile l’iscrizione della cancellazione sulla base del solo compimento di iniziative giudiziali volte alla tutela del credito, dal momento che queste non costituiscono un’attività economico-operativa funzionale alla realizzazione dell’oggetto sociale che, integrando la prosecuzione dell’attività di impresa, giustificherebbe l’intervento, ai sensi dell’articolo 2191 del Codice Civile, da parte del Giudice del Registro e la conseguente cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.
La prova contraria necessaria a superare l’effetto di pubblicità costitutiva determinato dall’iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese “deve vertere su un fatto dinamico, ovvero su circostanze che acclarino che la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere – pur dopo la cancellazione dal Registro delle imprese”.
Ad avviso del Giudice, “il requisito della prosecuzione dell’attività non può che consistere nello svolgimento di un’attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell’oggetto sociale, poiché solo da esso è possibile desumere che, di fatto, la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa”.

- Si riporta il testo dell'Ordinanza:
. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA - Giudice del Registro delle imprese - Ordinanza del 20 febbraio 2017 (Decreto di rigetto num. cronol. 1307/2017 del 6 marzo 2017 - RG n. 7665/2016).


12. FEBBRAIO 2017 - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Possibile ordinare la cancellazione di tale Iscrizione se il bilancio di liquidazione depositato non risulta veritiero- Provvedimento del Giudice del Registro del Tribunale di Milano

E’ ammissibile, ex art. 2191 Codice civile, la cancellazione di iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale tipico di documento contabile che dia conto degli esiti liquidatori, come previsto dall’art.- 2492 C.C.
E’ quanto ha disposto il Giudice del Registro del Tribunale di Milano, con il provvedimento n. 154 del 28 novembre 2018, ritenendo ammissibile la “cancellazione della cancellazione” di una società dal Registro delle Imprese poiché il relativo bilancio finale di liquidazione non era veritiero, non risultando in esso rappresentati i crediti sociali derivanti da un contratto di cessione dell’azienda della società pure iscritto presso il Registro delle Imprese.
Con questo provvedimento, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di alcuni creditori di una società a responsabilità limitata di cui era stata precedentemente iscritta la cancellazione dal Registro delle imprese su richiesta del liquidatore.
I ricorrenti avevano, infatti, dimostrato che il bilancio finale di liquidazione non riportava alcuna indicazione di un consistente credito che la società avrebbe ancora dovuto incassare per una cessione di azienda.
Ritenendo che la verifica della veridicità del bilancio finale di liquidazione rientri nell’ambito del controllo “qualificatorio” assegnato al Giudice del registro, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e ordinato la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In particolare, il Tribunale di Milano – richiamando le precedenti decisioni conformi del Giudice del registro di Milano del 1° agosto 2011 e del 31 dicembre 2013 e del Tribunale di Milano del 22 novembre 2013, nonché la parte motiva della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 9 aprile 2010 n. 8426 – ha giudicato che la cancellazione della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non è contrastante con la disciplina sancita dall’art. 2495, secondo comma, C.C., che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

- Si riporta il testo del Provvedimento:
. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - Giudice del Registro delle imprese - Provvedimento del 26 novembre 2018, RG 11634//2018 VG.



RIFERIMENTI NORMATIVI

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Pubblicato su: 2015-01-23 (24999 letture)

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